APPROFONDIMENTO SULL’ART. 100 TULPS:
IL POTERE DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO DA
PARTE DEL QUESTORE.
In questo breve approfondimento, analizzeremo una norma contenuta nel TULPS, Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 1931, n. 146) (art. 98 T.U. 1926). –
Stiamo parlando dell’art. 100 il cui testo normativo è il seguente “Oltre i casi indicati dalla legge, il
Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque,
costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la
sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza
può essere revocata”.
Nonostante la norma sia comunque datata, i successivi interventi normativi del legislatore hanno
mantenuto in capo al Questore la possibilità di sospensione della licenza; in particolare l’art. 9.
Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi” ha mantenuto in vigenza questa facoltà. Il novellato testo normativo all’art.
9 comma 3 infatti recita : “ La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione
per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza
pubblica specificamente motivate”. Ulteriore e successivo intervento è avvenuto ad opera del
legislatore con il Decreto Legislativo 13 Luglio 1994, n.480 Pubblicato in G.U. 04.08.1994 N.
181 , avente ad oggetto “Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel Testo Unico delle
Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Questa norma è conosciuta soprattutto
per avere attuato una notevole opera di depenalizzazione del TULPS (vedasi in particolare art. 17,
17 bis, ter, quater e successivi) in cui per specifiche ipotesi non è più configurabile l’illecito a
carattere penale bensì un illecito di tipo amministrativo. L’art. 100 TULPS preliminarmente ha
come caratteristica peculiare il potere di sospensione in capo ad una autorità diversa rispetto a
quella che ha emesso il titolo autorizzativo, ipotesi normalmente prevista dalla legislazione. In tal
senso si è orientata anche la successiva disciplina legislativa che è intervenuta nel tempo, nell’ottica
anche di semplificazione dell’attività amministrativa. La ratio della norma è infatti assicurare ad una
autorità diversa da quella di profilo amministrativo, un potere sussidiario di controllo della
sicurezza e dell’ordine pubblico, ipotesi che comunque sono da evidenziare e sono il cardine del
provvedimento stesso. Non raramente si è pronunciata la giurisprudenza in ordine ad una carenza di
presupposti normativi che hanno qualificato pertanto l’adozione di un provvedimento viziato da
eccesso di potere da parte della Autorità procedente. Si rimanda alla rassegna giurisprudenziale in
appendice al testo. La titolarità del provvedimento di sospensione in capo al Questore è altresì
confermata dalla normativa di attrib uzione ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 il quale all’art. 19 ha trasferito in capo ai comuni buona parte delle
licenze di polizia, prima di attribuzione statale, ma mantenendo in capo all’Autorità di P.S.
provinciale tale potere, atteso che le attribuzioni contemplate nell’art. 100 TULPS non risultano
“ipso facto” oggetto di trasferimento ai comuni.
E’ quindi necessario procedere ad un approfondimento dei concetti enucleati nell’articolo in
disamina:
1) per concetto di sospensione si intende l’adozione di un provvedimento con il quale
l’autorità competente procede ad interrompere temporaneamente (Nello specifico 15 gg.,
fatto salvo un periodo maggiore nel caso di reiterarsi o di tumulti particolarmente gravi fino
Autore: Marco Baffa 2
alla revoca nei casi gravissimi) l’efficacia del titolo autorizzativo senza però procedere alla
revoca del medesimo;
2) per concetto di revoca si intende un procedimento definitivo con efficacia ex tunc
(decorrente dal momento di adozione del provvedimento, non retroattiva quindi) con il
quale si priva di validità ed efficacia il titolo autorizzativo. Presupposto in tal senso è la
valutazione degli interessi e soprattutto la motivazione che legittima l’adozione di questo
radicale provvedimento da parte della autorità;
3) per concetto di persona sospetta si intende il soggetto in cui sussistano precisi elementi tali
da far ritenere che lo stesso abbia posto in essere condotte idonee alla configurazione di un
comportamento illecito. Riferimento normativo lo rinveniamo nell’art. 157 del TULPS e da
ulteriore normativa vigente;
4) per concetto di persona pericolosa si intende il soggetto su cui sussistano elementi futuri
tali da far sussistere in concreto la possibilità che lo stesso possa essere autore di reati (In tal
caso si parla di “pericolosità penale”) ovvero di atti contrari all’ordine pubblico (In tal caso
si parla di “pericolosità specifica” , elementi che consentono l’applicazione di misure
personali di prevenzione, detentive o non detentive);
5) Per concetti di ordine pubblico, di moralità pubblica, di buon costume o di sicurezza
dei cittadini si intendono ovviamente quelle norme volte a mantenere il vivere civile ed
ordinato, tutelando anche quelle percezioni, assunte dalla maggioranza dei cittadini in ordine
a concetti etici e morali oltre che nel caso di sicurezza pubblica, tutti quegli aspetti devianti
volti a modificare o addirittura a porre in pericolo la tutela dei dettami posti alla base della
carta costituzionale, quali diritti fondamentali ed irrinunciabili dei cittadini.
MODALITA’ OPERATIVE
Secondo un indirizzo sostenuto da autorevoli esperti, l’attività di verifica nei pubblici esercizi si può
qualificare sotto una duplice veste:
- attività volta all’esecuzione di operazioni di polizia giudiziaria (Con decreto dell’A.G. o
di iniziativa della P.G.) in tal caso troveremo la normativa da applicarsi in diverse norme
quali l’art. 41 TULPS in materia di armi o esplosivi, nel codice di procedura penale in caso
di flagranza di reato, in sede di applicazione della normativa in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope ovvero in norme speciali quali il D.L. 306/1992 in materia di
perquisizione di edifici etc. In tal caso dovranno sussistere comunque elementi concreti tali
da individuare precise ipotesi contemplate dalla vigente disciplina penale;
- attività di controllo amministrativo da intendersi quale attività di prevenzione in ambito
amministrativo. In tal caso si parlerà di ispezione (non di perquisizione) rinvenendo la
disciplina specifica nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare nell’art. 13 ,
“Ispezioni dei luoghi diversi dalla privata dimora”. Tale attività va letta in correlazione
all’art. 16 TULPS il quale sanziona penalmente il titolare di esercizio che non consenta
l’accesso agli ufficiali ed agenti di P.S.; non ultimo l’art. 13 della richiamata L. 689/81
consente in ogni caso agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad ispezioni,
anche di iniziativa. Da evidenziare che l’attività amministrativa non contempla ne lle
funzioni di vigilanza il potere da parte del personale operante di procedere alla coercizione,
tuttavia qualora siano ravvisabili condotte idonee, il soggetto potrà essere altresì deferito ai
sensi del Codice Penale nelle ipotesi di cui agli artt. 336 (Violenza o minaccia a P.U.), 337
(Resistenza a P.U.) ovvero 650 del Codice Penale nel caso che dalla condotta del
soggetto sia individuabile una ipotesi di “inosservanza dei provvedimenti della autorità”.
Autore: Marco Baffa 3
Fac-simile di segnlazione alla Questura ai sensi dell’art. 100 TULPS
COMUNE DI XXXXXX
Prov. di XXXXX
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Al Sig. QUESTORE
Della Provincia di xxxxxx
S E D E
OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell’art. 100 del TULPS, ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione n. xxxx rilasciata a xxxxxx Socio Accomandatario e Legale
Rappresentate della xxxxxx. s.a.s. di xxxxxx & c. con sede Legale in xxxxxxxx in via xxxx civ. xxxx e
titolare della licenza di esercizio n. xxxxxx del xxxxxx, rilasciata dal Comune di xxxxx sotto l’insegna
“Bar xxxxx” ubicato nel Comune di xxxxxxx in Corso xxxxxx civ. xxxxx , quale subentrante alla licenza
n. xxxxx rilasciata dal Comune di xxxxx in data xxxxxx (Di cui si allega copia della scheda di
esercizio).
^^^^^^^^^
Ai fini
dell’applicazione di quanto disposto dall’ art. 100 del R.D. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, , si rappresenta che in data xxxxxx , Agenti in forza al Comando in intestazione, nell’esecuzione di un
servizio d’istituto di controllo ai pubblici esercizi, volto a verificare la corretta applicazione di quanto disposto
dagli artt. 86,88,110 del T.U.L.P.S., così come integrati e modificati in prima istanza dagli artt. 37 e 38 della Legge
n. 388/2000 e successivamente dall’art.22 della Legge 27.12.2002, n. 289, nonché dall’art. 4 della Legge n. 401/89,
e s.m.i. disciplinante l’esercizio di attività di gioco o scommessa, ed integrate dalle s.m.i., hanno accertato che
all’interno dei locali dell’esercizio in pari oggetto e durante l’orario di apertura, si trovavano due soggetti i quali da
accertamenti effettuati presso la locale Questura, risultavano avere precedenti penali specifici in materia di
violazione alla normativa sulla prostituzione e trovavasi in compagnia di n. 2 prostitute, soggetti già noti e deferiti
in altre occasioni alla locale A.G. Con separata informativa ai sensi dell’art. 347 c.p.p. si è provveduto a inoltrare
notizia di reato a carico dei summenzionati generalizzati in :
xxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxx e residente a xxxxxxx in via xxxxx civ.xxxxx identificato a
mezzo xxxxx, senza occupazione e fissa dimora e con precedenti specifici per reati legati allo
sfruttamento della prostituzione;
xxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxx e residente a xxxxxxx in via xxxxx civ.xxxxx identificato a
mezzo xxxxx, senza occupazione e fissa dimora e con precedenti specifici per reati legati allo
sfruttamento della prostituzione;
I summenzionati sono stati tratti in arresto in quanto colti in flagranza di reato/ sono stati deferiti alla locale
A.G. in stato di libertà. Si propone pertanto l’adozione della misura della sospensione della autorizzazione dell’esercizio
oggetto di controllo ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 100 TULPS .
Copia della presente per unione atti alla A.G. procedente nei confronti dei soggetti deferiti in data xxx con
informativa n. prot. xxxxxxxx
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Autore: Marco Baffa 4
Di seguito la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato in ordine all’art. 100 TULPS.
Cassazione Civile
Revocabilità della licenza in caso di edificio pericolante
1. Se vi è pericolo di crollo del locale adibito ad esercizio pubblico, la licenza è revocabile, pur se l'ipotesi non è
espressamente contemplata dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), onde tutelare la pubblica incolumità.
Sez. III, sent. n. 1501 del 18-02-1997, Sebastiani c. Luciani (rv 502520).
Consiglio di Stato
Ratio della norma
2. Il provvedimento ex art. 100, R.D. n. 773/1931 ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione
rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue che esso prescinde
dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della
frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso.
Sez. VI, sent. n. 505 del 07-02-2007, L. c. Questura di Vibo Valentia e altri
3. Secondo quanto dispone l'art. 100 T.U.L.P.S., le ragioni che giustificano l'adozione della misura interdittiva della
sospensione di una licenza, sono rappresentate da esigenze di ordine pubblico, oggettivamente considerate, a
prescindere dalle eventuali responsabilità del titolare della gestione; conseguentemente risulta essere priva di rilievo la
eventuale distinzione tra soggetto titolare della licenza e soggetto responsabile dei fatti che hanno messo in pericolo
l'ordine pubblico.
Sez. VI, sent. n. 4940 del 22-08-2006 (ud. del 09-05-2006), Soc. R. S.a.s. c. Ministero dell'Interno e altri
4.Le finalità che persegue la disposizione di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. non è quella di sanzionare la condotta del gestore
di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per
l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una
situazione di pericolosità sociale; per questo motivo si ha riguardo esclusivamente alla esigenza di tutela dell'ordine e
sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità dell'esercente.
Sez. VI, sent. n. 4940 del 22-08-2006 (ud. del 09-05-2006), Soc. R. S.a.s. c. Ministero dell'Interno e altri
5. Ai fini della sospensione della licenza di un esercizio, l'art. 100 del T.U.L.P.S. non ha riguardo alla possibilità più o
meno effettiva per il titolare dell'esercizio pubblico in questione di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro
precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di
tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente; ciò che
rileva, infatti, nella ratio del legislatore, è l'effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati,
per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall'altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro
presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte.
Sez. VI, sent. n. 1563 del 06-04-2007, C. c. Ministero dell'Interno e altri
Autore: Marco Baffa 5
Consiglio di Stato
In generale
6. L'art. 100 R.D. n. 773/1931, rimasto in vigore anche dopo l'entrata in vigore L. n. 287/1991 regolatrice dell'attività
dei pubblici esercizi, prevede, tra l'altro, il potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio quando
l'esercizio medesimo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure esso costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Sez. VI, sent. n. 505 del 07-02-2007, L. c. Questura di Vibo Valentia e altri
7. L'art. 100 T.U.L.P.S. non è ricompreso tra quelli espressamente abrogati dall'art. 30 del D.Lgs. 114/1998; tale nuova
disciplina, che ha regolamentato "ex novo" la materia del commercio, infatti, non è affatto incompatibile con le norme
del Testo Unico, riguardando il corretto esercizio dell'attività commerciale e non anche i profili della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica (per i quali continua dunque ad applicarsi il Testo Unico).
9. L'Autorità di P.S., secondo la previsione di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., può precedere alla revoca della licenza
dell'esercizio commerciale, nel caso in cui si reiteri la situazione che vede l'esercizio stesso abituale ritrovo di persone
pregiudicate o pericolose per l'ordine pubblico.
Sez. VI, sent. n. 4940 del 22-08-2006 (ud. del 09-05-2006), Soc. R. S.a.s. c. Ministero dell'Interno e altri
8. L'art. 100 T.U.L.P.S. prevede non solo che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano
avvenuti gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma che sia legittimato alla
sospensione anche nel caso in cui l'operatività dell'esercizio stesso possa, comunque, costituire un pericolo per l'ordine
pubblico, la moralità pubblica e il buon costume oppure per la sicurezza dei cittadini; ne consegue che non è necessario,
al fine suddetto, che gli abituali frequentatori siano pregiudicati o pericolosi, potendosi adottare il provvedimento anche
per la cura dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Sez. VI, sent. n. 1563 del 06-04-2007, C. c. Ministero dell'Interno e altri
10. La circostanza che in un locale vengano effettuati spettacoli osceni e che nello stesso vi siano alcuni soggetti
pregiudicati, così che esso sia divenuto luogo abituale per la consumazione di attività illecite e richiamo anche di
persone pregiudicate, è circostanza di per sé sufficiente a evidenziare quel "pericolo per l'ordine pubblico, per la
moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini" che consente l'esercizio del potere di cui all'art.
100, comma 1, R.D. n. 773 del 1931.
Sez. VI, sent. n. 4710 del 02-08-2006 (ud. del 09-05-2006), S.L. c. Questore della Provincia di Teramo e altri
Autore: Marco Baffa 6
Consiglio di Stato
Fattispecie di revoca o sospensione
11. Nel caso di sospensione di licenza di un esercizio commerciale in applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., la
circostanza che una rissa (determinante ai fini della sospensione) tra gruppi di giovani di differente etnia si sia accesa
dopo un certo intervallo di tempo dall'uscita degli stessi dal locale e all'esterno dello stesso (in un luogo, dunque,
sottratto alla diretta vigilanza del gestore), non può avvalorare la tesi dell'occasionalità dell'inizio del litigio all'interno
del locale, tale da non farlo ricadere fra i requisiti prescritti dall'art. 100 del T.U.L.P.S. Al contrario, il fatto che il
dissidio in questione abbia avuto inizio all'interno del locale (con reciproci insulti e minacce) è indice del fatto che
all'interno dello stesso si è creata una situazione di tensione sostanzialmente adatta allo sviluppo della contesa, sfociato,
poi, in forme di aggressione all'esterno del locale medesimo. Proprio lo svolgersi di tali fatti è idonea a legittimare
l'intervento dell'autorità di P.S. che, attraverso l'adozione di misure quale quella in questione, mira, correttamente, a
dissuadere i soggetti indesiderati attraverso la chiusura, limitata nel tempo, del locale costituente occasione prima di
aggregazione ed il segnale che la loro presenza in detto luogo è oggetto di specifica attenzione da parte degli organi a
ciò deputati.
Sez. VI, sent. n. 1563 del 06-04-2007, C. c. Ministero dell'Interno e altri
12. Vi è differenza tra l'adozione di provvedimenti, di carattere personale, involgenti i singoli partecipanti ad una rissa,
e la misura di pubblica sicurezza, di chiusura temporanea di un locale, atta a prevenire, nel breve periodo, il possibile
riaccendersi, sul posto (e, quindi, anche nel locale e in ragione della frequentazione dello stesso) di ragioni di dissidio
che il decorrere del tempo può concorrere ad attenuare; conseguentemente non può ritenersi che nell'adozione di un
provvedimento di sospensione di licenza commerciale ex art. 100 T.U.L.P.S., a causa di rissa svoltasi all'esterno del
locale, ma iniziata all'interno dello stesso, il Questore, con palese sviamento di potere, abbia preferito chiudere il locale
piuttosto che adottare provvedimenti a carico dei partecipanti alla rissa (adottando, in tal modo, una determinazione
fondata su una sorta di responsabilità oggettiva del gestore stesso).
Sez. VI, sent. n. 1563 del 06-04-2007, C. c. Ministero dell'Interno e altri
Ulteriore importante sentenza del Consiglio di Stato , Sez. V, sentenza n. 5566 del 23 ottobre
2007, in cui l’Organo Giudicante è entrato in merito ad un ricorso presentato dal titolare un
pubblico esercizio, attività per la quale il Questore di Udine aveva emesso due provvedimenti
consecutivi ai sensi art. 100 TULPS . In particolare il Consiglio di Stato è entrato in merito ai
caratteri essenziali precedentemente richiamati nel testo del ricorso presentato con le seguenti
argomentazioni :
1) Il potere di sospendere la licenza accede al potere di rilasciarla, ed infatti è previsto in via
ordinaria dall’art. 110 del TULPS. Di conseguenza il titolare della licenza è assoggettato
ad un riscio specifico, legato alla possibilità che il locale gestito dia luogo ai problemi che
legittimano l’applicazione dell’art. 100 (Tulps n.d.r.)
2) Pertanto, la sopensione non sottrae il bene della vita attribuito al titolare della licenza in
quanto questa costituisce espressione di una facoltà che la legge espressamente riserva
all’amministrazione nell’ambito del rapporto di cui si discute. In altri termini, il rapporto
che si instaura con il rilascio della lcienza di pubblico esercizio contiene anche il potere
dell’amministrazione di sospendere anche la sua efficacia
3) Tale fattispecie non è, quindi, sussumibile nel disposto dell’art. 25 quienqies citato,
applicabile in casi in cui la posizione di vantaggio attribuita al privato presenta un
grado di stabilita’, estraneo al rapporto di cui ora si discute.
Spett? NOI TV
CC LA NAZIONE LUCCA
CC IL TIRRENO CC ITALIA 7
CC ITALIA 7
CC DI LUCCA
CC QUANTI ALTRI RITERRO’ OPPORTUNO
Conosco personalmente i proprietari del Barman, le loro vicissitudini e non credo ad una sola parola di quanto affermato dalle varie autorità e giornalisti che, pedissequamente, hanno riportato senza controllare se ciò che riportavano corrispondeva a verità, senza usare il tempo condizionale nei verbi e, per concedere un minimo di replica ai gestori del Barman hanno dovuto essere… bloccati.
Per capire meglio, ho cercato d’informarmi sulla reputazione del Dott. Annarumma, il GIP che ha emesso l’atto di sequestro. Tutti concordano sul fatto che è “bravo”. Bravo…, chissà quante peculiarità positive sono racchiuse in questo aggettivo, e chissà se comprende anche la peculiarità di essere “scrupoloso”! Voi direte: ma per essere bravo, deve essere scrupoloso per forza! No, signori! Si può prendere per oro colato le affermazioni di propri sottoposti o collaboratori e, sulla base di loro dichiarazioni errate o false, si può tranquillamente rovinare splendide famiglie, pur portando a termine con diligenza quanto ci si era riproposto, che potrebbe a volte far chiudere, indebitamente, un bar di gente onesta che ci fa campare 2 figlie, a volte anche mettere in galera un innocente; il tutto facendo il proprio lavoro in modo impeccabile, da “bravo”. Tutto dipende da cosa si è disposti ad esaminare scrupolosamente, di ciò che i propri collaboratori pongono sul tavolo! Ma il dott. Annarumma è bravo, forse senza eccezione alcuna, quindi procedo, con animo lieto, nelle mie considerazioni.
Voi scrivete:“Nel corso di numerosi interventi, gli agenti hanno accertato che il Barman rimaneva aperto fino a tarda notte, sforando ampiamente l'orario di chiusura, soprattutto dal giovedi' alla domenica.”
Bravi! Bravi anche voi, non solo il dott. Annarumma!Che unità di misura è “numerosi?" Quanti sono “numerosi interventi?” 3, 5, 10, 20…?
Mi dica, Sig. Giornalista “bravo”! Supponiamo che dopo la morte del titolare ed il subentro degli eredi improvvisamente, ogni settimana, 1-2 volte la settimana, per alcuni mesi, sia uscita una pattuglia di poliziotti a verificare le “malefatte” del Barman.
In tal caso si potrebbe tranquillamente affermare che gli interventi della polizia sono alcune decine? Bene! Ad un “bravo” giornalista non sovviene di verificare quante contravvenzioni sono state elevate al Barman per schiamazzi, per fumi molesti, per orario di chiusura ritardato… ecc., dopo tanti interventi di polizia? No? perché? Perché lo ha dettola Polizia e anche nella Polizia vi sono i “bravi”? Se lo dice la polizia allora è oro colato? Ma se così fosse non ci sarebbe bisogno dei processi; basterebbero le dichiarazioni di… un vice questore aggiunto che, anche lui, è “bravo”.
Se risultasse che in tutti questi mesi di “tormento” da parte della polizia, non fu mai elevata una sola contravvenzione al Barman, non Le sovviene, Sig. Giornalista “bravo” che qualcosa non torna nell’operato dei vari… personaggi “bravi” che si stanno occupando di questa faccenda? Procediamo…
Lei scrive:
“Un sopralluogo dell'Arpat ha confermato che la musica e il rumore superavano i limiti di legge.”
E’ sicuro di quello che ha scritto? Oppure lo ha scritto perché Lei è un “bravo” giornalista, e per tale ragione ha semplicemente riportato, come fanno i “bravi”, ciò che si è sentito dire da un "cittadino al di sopra di ogni sospetto?" Ha controllato se nella perizia dell’ARPAT si parla di musica? Se ciò non fosse vero, Lei e chi le ha fornito tale notizia, su… su.. fino al nostro… “bravo” dott Annarumma, che sulla base di “oro colato” sta mettendo sul lastrico una famiglia, non avreste forse maneggiato e utilizzato una… menzogna? Oppure le menzogne sono solo quelle che riguardano i “cittadini non funzionari?” Dire e scrivere una cosa che non risponde al vero, e che produce conseguenze gravissime, cos’è? Se lo fa l’Autorità Costituita cos’è? Un incidente? Un equivoco? Un dettaglio… insignificante che, tutto sommato riguarda solo la vita di 4 persone incensurate e corrette? La informo, che la perizia dell’ARPAT Parla di rumori che eccedono i limiti, ma non di musica perché non c’era musica! Un altro “bravo” personaggio, incaricato di redigere il verbale dell’ARPAT, pensò bene che attenersi strettamente alla perizia sarebbe stato “riduttivo” e che così come stava, la perizia avrebbe inguaiato chi l’aveva richiesta! Forse, questo “bravo” pensò bene che sarebbe stato un atto “diligente” aggiungere e corredare il verbale con un dettaglio mancante:LA MUSICA AD ALTO VOLUME! La musica non c’era, quindi non poteva essere neppure ad alto volume, ma siccome “avrebbe potuto esserci” l’aggiungerlo, però, metteva al sicuro coloro che avevano richiesto la perizia e cioè i veri responsabili di tutto questo. Lei, e tutte le “brave” persone “di potere” che si stanno occupando di questa faccenda che si sta facendo ogni giorno più “equivoca”, possibile che essendo “tanto, ma tanto brave” non sappiate, che se dal locale, solo svolgendo la normale attività per il quale è destinato, trapela un rumore oltre i limiti, i responsabili di questo non sono i gestori del locale, ma i proprietari che dovevano affittarlo insonorizzato in modo opportuno? Non vi risulta che vi sia in atto un ricorso all’ARPAT da parte del Barman, e che quasi sicuramente saranno i proprietari, cioè coloro che hanno prodotto tutto ciò, a doverne rispondere in tutti i sensi? Non sapete questo? Strano, eppure finora si sono occupate di questa faccenda solo persone “brave”!
Lei scrive:
“Inoltre nel locale tutti fumavano, appestando l'aria al punto da disturbare le famiglie che abitavano nei piani superiori dell'edificio.”
Lei, che appartiene alla categoria dei “bravi”, ha appurato quante contravvenzioni sono state elevate per questo? Neppure una! Allora? Tutti quei poliziotti che nei mesi si sono succeduti per andare a controllare tutte quelle trasgressioni e non hanno mai rilevato ufficialmente nulla? Mai una contravvenzione? Mai un verbale rilasciato ai gestori? Cosa andavano a fare, tutte le settimane, al Barman? Che risposta riesce a darsi?
Lei scrive:
“Raccolti tutti gli elementi con la collaborazione della polizia municipale, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente la squadra mobile ha richiesto e ottenuto dal gip un provvedimento cautelare. E cosi' il locale e' stato sequestrato per disturbo al riposo delle persone e per getto pericoloso di cose, con riferimento all'immissione molesta di fumo.”
Raccolti quali elementi? Non ne ha elencato uno solo che lei abbia avuto modo di verificare e di esibire! Quante sono le famiglie che hanno fatto segnalazioni a raffica alla polizia, o anche una sola? Quante sono, invece, le famiglie che hanno firmato una dichiarazione in cui si evince che nulla di quanto l'autorità si è servita per portare il Barman al sequestro è vero? Lei, che è un “bravo” giornalista, come sono “bravi” tutti quelli che si sono occupati di questa faccenda si è preoccupato di appurarlo? Ha cercato di verificare se per caso tutte queste segnalazioni “fasulle” fatte a raffica alla Polizia di Stato e ad altri corpi di Polizia furono fatte sempre dalle stesse persone che possono essere identificate in coloro che avrebbero un ottimo motivo economico per fare chiudere il locale? Ha cercato di appurare il movente di tutto questo? Potrebbe essere, ad esempio, che dietro a queste azioni vi sia un progetto di trasformazione del locale in una palazzina e quindi una questione di molti soldi che potrebbe spiegare tante cose apparentemente inspiegabili? Ha provato ad indagare in Comune se esiste un progetto in tal senso?
L’articolo da lei scritto sarebbe fare del giornalismo? Che pena…. e che paura! Questo modo di agire, da parte di tante “brave” persone mette paura e ribrezzo!
Ho avuto modo anche di ascoltare l’intervista del Vicequestore Virgilio Russo: che simpatico siparietto!
Procediamo!
Il sig. Vicequestore, provvide a fare sequestrare il Barman il venerdì di Pasqua, 10/04/ 2009.
L’intervista e quel siparietto in cui si vedono 2 poliziotti che, davanti alle telecamere, senza alcun contraddittorio, fingono... badi bene, fingono di apporre i sigilli, avvengono il martedì dopo pasquetta, cioè in data 14/04/2009, cioè ben quattro giorni dopo.
In altre parole, il Sig. Vicequestore aggiunto, Virgilio Russo, con i soldi dei cittadini, manda 2 poliziotti a recitare il siparietto, al solo beneficio di una TV locale, per mostrare ai lucchesi come si trattano le persone che non sono proprio… “ammodo”, come si fa in modo di evidenziare che siano i proprietari del Barman.
Simpaticissimo pure il siparietto dell’intervista del vicequestore aggiunto Virgilio Russo, indiscutibilmente conosciuto per essere un bravo funzionario di polizia e per questo rimangono veramente sconcertanti le sue dichiarazioni: snocciola falsità una dopo l'altra! Egli afferma che si sono verificate situazioni di restringimento della carreggiata impedendo a vigili del fuoco e addetti alla nettezza urbana di svolgere il loro lavoro: costui è in grado di dimostrare ciò che afferma? Costui sa che da ben 9 anni il Barman apre alle ore 17:00? A che ora passa la nettezza urbana, Sig. vicequestore aggiunto Virgilio Russo? Ammesso e non concesso che fosse vero, costui ci sta dicendo che se davanti ad un servizio pubblico dei clienti parcheggiano male la macchina, non si multa il proprietario della vettura, ma si chiude il locale? Quante contravvenzioni sono state elevate, per sosta inadeguata o altre motivazioni, davanti al Barman?
La risposta è: NESSUNA!
Qualcuno lo ha appurato per confrontare le dichiarazioni sconcertanti del vicequestore Russo?
La risposta è: NESSUNO!
A Lucca dunque, potrebbe succedere che se davanti all’ospedale qualcuno parcheggiasse male le vetture, potrebbero chiudere l’ospedale? Ma si rende conto cosa ha affermato? Io penso di sì ed è per questo che credo si stia respirando un’aria che induce ad avere paura.
Queste cose sconcertano e spaventano il cittadino onesto :è sempre più raro riuscire ad avere giustizia.
Io spero che i gestori del Barman trovino la forza ed i mezzi per reagire a questa situazione e smascherare e rivelare, con tutti i mezzi legali disponibili, le vere ragioni che hanno mosso tante “brave” persone, perché è indiscutibile che tutte le persone fin qui apparse sono, per ciò che si conosce di loro, sia della brave persone, che brave nel loro lavoro. Allora cosa potrebbe essere successo? E se tutti avessero presi una cantonata?
Provo a fare un’ipotesi!
Il Dott. Annarumma, Gip, ottimo funzionario, riceve una documentazione che non significa nulla, ma gli viene spiegato da un validissimo funzionario, il Vicequestore Virgilio Russo, che la situazione è grave e che i gestori sono persone equivoche.
Il vicequestore Russo, che è un cittadino al di sopra di ogni sospetto, potrebbe a sua volta avere ricevuto sul tavolo una documentazione che non significa nulla, ma la rassicurazione di un suo valido collaboratore che la situazione è grave e che i gestori sono persone equivoche.
Qui penso che la catena degli… equivoci, potrebbe terminare e se il nostro bravissimo Russo, cominciasse a chiedere le pezze d’appoggio per tutto ciò che fu indotto a fare e dichiarare, in base forse… ad “informazioni assunte ed indagini esperite” da quel suo “validissimo”, collaboratore, forse… il dott. Russo verrebbe indotto a cessare immediatamente questo tipo di attività contro il Barman.
Cos’altro possa mancare, di sconcertante, in questa storia “equivoca” ancora non so, di certo non mancano i “bravi” che invece “abbondiono”!
Resta inteso che, come cittadino, non condivido né questo modo di fare giornalismo, né il modo di condurre queste operazioni di polizia, e per tal motivo non sarei tenuto a salutare, ma preferisco, come cittadino italiano, aumentare il mio credito nei vostri confronti e, in attesa di ricevere vostre comunicazioni tramite Polizia Postale, vi porgo i più
Distinti saluti
Fra Cristoforo